|
|
|
|
|
STATUTO
DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI
|
Art.
1
- E' costituita la libera Associazione denominata "GILDA
NAZIONALE DEI COMITATI DI BASE DEGLI INSEGNANTI", con sede
in Roma, indipendente ed autonoma da partiti politici, sindacati
o gruppi di qualsiasi natura.
Art. 2 - L'Associazione si prefigge di rappresentare e
tutelare sul piano professionale, sindacale e culturale gli
insegnanti della scuola pubblica italiana di ogni ordine e
grado, nonché di stipulare contratti collettivi di lavoro.
L'Associazione potrà anche svolgere senza fini di lucro ogni
attività a favore dei propri iscritti
Art. 3 - Possono aderire all'Associazione gli insegnanti
della scuola pubblica di ogni ordine e grado.
Art. 4 - L'adesione all'Associazione avviene attraverso
il versamento di una quota sociale il cui ammontare è stabilito
dall'Assemblea Nazionale dei Delegati.
Art. 5 - Gli associati possono costituire Gilde a tutti i
livelli territoriali, in relazione alla conformazione del
sistema scolastico.
Art. 6 - Organi dell'Associazione sono:
a) L’Assemblea provinciale
b) La Direzione provinciale
c) Il Coordinatore provinciale
d) Il Coordinatore Regionale
e) L’Assemblea nazionale dei delegati provinciali
f) La Direzione Nazionale
g) Il Coordinatore Nazionale
Art. 7 - L'Assemblea Nazionale e' l'organo sovrano
dell'Associazione ne stabilisce la linea politica e le forme
organizzative.
E' l'unico organismo che può approvare la piattaforma
contrattuale della GILDA e definire posizioni rispetto ad
argomenti che riguardino la politica scolastica nazionale.
E' l'organismo che approva e autorizza la firma del
contrattoscuola.
E' sempre compito dell'Assemblea Nazionale deliberare sulla
percentuale (comunque non inferiore ad un quarto) della quota di
adesione che spetta alla Tesoreria Nazionale.
Approva il bilancio.
Art. 8 - Gli organi associativi durano in carica due
anni.
Tutti gli organi Provinciali e le eventuali altre strutture
territoriali, funzionano secondo regolamenti autonomamente
definiti, comunque coerenti con lo Statuto nazionale.
Gli incarichi di dirigenti provinciali, regionali e nazionali
sono incompatibili con cariche in partiti politici, associazioni
con fini sindacali, sindacati.
Art. 9 - In tutti gli organismi associativi l'elezione
avviene con il sistema del voto limitato, similmente a quanto
avviene per l’elezione della Direzione Nazionale. Non è mai
consentito esprimere preferenze in numero pari a quello degli
eligendi. Quando si tratta di persone il voto è segreto. Nessun
organismo associativo può deliberare su argomenti che non siano
stati posti preventivamente all'ordine del giorno e portati a
conoscenza degli aventi diritto all’atto della convocazione.
All’interno dell’associazione è garantita a tutti gli
iscritti la più ampia libertà di espressione. Gli organi
provinciali e regionali dell’Associazione sono tenuti a
concorrere all’attuazione delle iniziative democraticamente
deliberate dagli organi nazionali.
Art. 10 - Collegio nazionale dei probiviri.
Il collegio nazionale dei probiviri, eletto dall'assemblea
nazionale fra gli iscritti all'associazione, è il massimo
organo di garanzia dell'associazione, ed è composto da 3 membri
effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza di tre
membri tra effettivi e supplenti. I membri del Collegio sono
eletti dall' A.N. con la maggioranza dei 2/3 dei votanti. Le
assemblee provinciali eleggono il Collegio provinciale dei
Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un Presidente.
Al Collegio Nazionale dei Probiviri spetta il giudizio, previo
ricorso, sulla conformità allo statuto degli atti adottati
dagli organi dell’Associazione. Esso esamina e compone altresì
le controversie che dovessero insorgere tra organi
dell’associazione. Le decisioni sono inappellabili. Il
Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dalla richiesta.Il
Collegio Nazionale dei probiviri è competente a giudicare le
infrazioni disciplinari degli iscritti che ricoprano cariche
nazionali, sia all’interno dell’Associazione, sia quali
rappresentanti della stessa in organismi esterni. Il Collegio
Nazionale funge anche da organo di appello avverso le decisioni
dei collegi provinciali. Il Collegio, ricevuto un ricorso, deve
invitare immediatamente le parti interessate ad inviare le
proprie controdeduzioni entro il termine di trenta giorni. Il
Collegio deve emettere la propria decisione entro 90 giorni
dalla prima riunione. La carica di membro del Collegio è
incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale
nell’associazione. Le misure disciplinari, commisurate alla
gravità dell’infrazione, sono: il richiamo; la deplorazione;
la sospensione da ogni attività fino a dodici mesi;
l’espulsione dall’Associazione.
Art. 11 - Revisori dei conti
Il Collegio Nazionale dei revisori dei conti, eletto
dall'assemblea nazionale fra gli iscritti vigila sugli atti
amministrativi e contabili dell'Associazione, accompagna con una
propria relazione il bilancio annuale ed è composto da 3 membri
effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza di 3
membri fra effettivi e supplenti".
Art. 12 - E' compito dell'Assemblea Provinciale eleggere
i membri della Direzione Provinciale e nominare i delegati per
l'Assemblea Nazionale.
Art.13 - La Direzione Nazionale delibera in merito alle
iniziative di attuazione della linea politica espressa
dall'Assemblea Nazionale e alla gestione politica e
organizzativa dell'Associazione, di cui coordina, a livello
nazionale, le attività.
Art. 14 - L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano
dell'Associazione.
a) E' costituita dai delegati designati dalle province in
proporzione al numero degli iscritti.
b) E' valida in presenza del 50%+1 degli aventi diritto.
c) Si dota di un Regolamento di Attuazione dello Statuto.
d) Delibera sulle piattaforme rivendicative e autorizza la
stipula degli accordi contrattuali.
e) Stabilisce la linea politica e le modalità organizzative e
funzionali dell'Associazione.
f) Elegge il Coordinatore nazionale, la Direzione Nazionale, Il
Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei Conti.
Art. 15 - Il Coordinatore Nazionale, obbligatoriamente
docente in servizio, attua la politica dell’Associazione,
coordina le attività organizzative e quelle amministrative,
secondo i deliberati dell’Assemblea Nazionale.
Presiede la Direzione Nazionale. E’ il garante del rispetto
delle norme interne e della corretta interpretazione dei
deliberati dell’Assemblea nazionale.
Al Coordinatore Nazionale è attribuita anche la funzione di
Rappresentante legale e processuale.
Art. 16 - Ad un membro dell'Associazione è attribuita la
funzione di Tesoriere Nazionale, che è tenuto a fare una
relazione annuale di bilancio nel corso di una Assemblea
Nazionale ordinaria. Il tesoriere ha cura delle attività
patrimoniali e amministrative.
Art. 17 - Il Coordinatore regionale e la Delegazione
trattante sono eletti in un'Assemblea costituita dai delegati
delle province all'Assemblea nazionale.
L'Assemblea adotta uno specifico regolamento.
All'Assemblea regionale partecipano i delegati delle province in
regola con gli adempimenti statutari e regolamentari relativi
all'elezione degli organismi provinciali, tale regolarità è
certificata dal Coordinatore Nazionale cui vengono inviate copie
dei verbali.
Ogni provincia regolarmente costituita deve essere rappresentata
da almeno un membro nella Delegazione Regionale trattante.
Il Coordinatore regionale e la delegazione regionale trattante,
rappresentano l'Associazione nei confronti dell'Amministrazione
pubblica regionale, in rapporto alle competenze scolastiche che
ad essa verranno attribuite.
Art. 18 - E' compito dell'Assemblea Provinciale eleggere
i membri della Direzione Provinciale e nominare i delegati per
l'Assemblea Nazionale. L’Assemblea elegge altresì i collegi
dei Probiviri e dei Revisori dei Conti provinciali.
La Direzione Provinciale, presieduta da un Coordinatore
provinciale, rende esecutive le decisioni dell'Assemblea
Provinciale. La Direzione provinciale deve eleggere un
Tesoriere. Il Coordinatore Provinciale ha la rappresentanza
processuale e legale dell’Associazione, viene eletto con
modalità definite nei regolamenti provinciali.
Art.19 - L'Associazione si informa sul principio
proporzionale della rappresentanza ed è regolata dai principi
di revocabilità immediata e di durata limitata nel tempo di
qualsiasi incarico. Tutti gli incarichi elettivi sono esenti da
compensi e indennità.
Art. 20 - Il patrimonio della Gilda è costituito:
a) dai beni immobili e mobili che diverranno proprietà
dell'Associazione
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di
bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote d'iscrizione;
b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e
attività a favore degli iscritti;
c) da ogni altra entrata che concorra all'incremento dell'attivo
sociale.
Salvo diversa disposizione di legge, è fatto divieto di
distribuire utili, fondi di riserva o avanzi di gestione ai soci
in modo diretto o indiretto.In caso di scioglimento
dell'associazione il patrimonio sociale sarà devoluto ad altre
associazioni o enti con fini di pubblica utilità, con le
modalità stabilite dall'assemblea Nazionale, sentiti gli
eventuali organismi competenti per legge. Le quote sociali sono
in ogni caso intrasmissibili. I rendiconti finanziari vengono
redatti annualmente.
Art. 21 - Sia le piattaforme rivendicative che la
stipulazione di accordi contrattuali saranno sottoposti alla più
ampia consultazione di base.
Art. 22 - Il presente Statuto può essere modificato
dall'Assemblea Nazionale con votazione a maggioranza qualificata
di due terzi (2/3).
Art. 23 - L'Associazione può essere sciolta con delibera
dell'Assemblea Nazionale in seguito a referendum che abbia
riportato il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli
Associati.
Art. 24 - Per quanto non è previsto nel presente statuto
si fa rinvio alle norme di Legge vigenti.
|
|
|
|