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REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DELLO
STATUTO
DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI
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Art.
1 - STRUTTURE PROVINCIALI DELL'ASSOCIAZIONE
Le Province, per avere diritto ad essere rappresentate nella
Assemblea Nazionale devono eleggere una Direzione Provinciale,
un Coordinatore Provinciale e un Tesoriere, nonché provvedere
alle iscrizioni nelle forme stabilite a livello nazionale.
Possono iscrivere colleghi in quiescenza, che potranno svolgere
qualsiasi incarico, salvo quella di Coordinatore Provinciale. Le
Assemblee Provinciali potranno essere di delegati o di iscritti,
e si doteranno di Regolamenti autonomi conformi allo spirito di
quelli nazionali. L'Assemblea provinciale dei delegati può
essere composta o da delegati eletti dagli iscritti nelle
singole scuole, o da delegati eletti dagli iscritti residenti in
articolazioni territoriali predefinite, secondo il principio di
proporzionalità sancito dallo Statuto.
Non è ammesso il voto per delega nelle Assemblea Provinciali
degli Iscritti. E’ inoltre obbligo, per le Direzioni
Provinciali, redigere annualmente bilancio consuntivo che è a
disposizione di tutti i soci, entro il primo trimestre
dell’anno successivo.
Art. 2 - STRUTTURE REGIONALI
L'avvio della procedura di costituzione della struttura
regionale avverrà, per la prima volta, a cura della provincia
con maggior numero di iscritti. Fatte salve, comunque, le
specificità delle province autonome di Trento e Bolzano.
Le spese di funzionamento delle strutture regionali sono
suddivise tra le province in proporzione al numero degli
iscritti.
Art. 3 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE
1) L’AN è costituita dai delegati di ogni provincia. I voti
(in ragione di uno ogni 50 iscritti) attribuiti ad ogni
provincia sono accertati in base agli ultimi dati disponibili
forniti dal Ministero del Tesoro. Fanno altresì parte di
diritto dell’A.N. il Coordinatore Nazionale, i membri della
Direzione Nazionale in carica e i membri Gilda del CNPI.
Ciascuno di essi ha diritto ad un voto.Non è previsto procedere
ad accorpamenti interprovinciali nella definizione dei voti”.
2) L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria tre volte
l'anno: Novembre, Marzo e Maggio. In via straordinaria e'
convocata su richiesta di almeno un terzo dei delegati nazionali
o su richiesta di almeno un terzo dei componenti la Direzione
Nazionale, previa approvazione della maggioranza della Direzione
stessa (cfr Capo III).
3) L'Assemblea Nazionale e' presieduta da tre delegati eletti di
volta in volta.
4) L'Assemblea Nazionale delibera sempre a maggioranza semplice
degli aventi diritto al voto, salvo per l'approvazione di
modifiche statutarie e per la definizione del quoziente di
proporzionalità' che determina la composizione dell'Assemblea
stessa; in questi ultimi casi la maggioranza richiesta e' di 2/3
degli aventi diritto al voto.
5) L’Assemblea nazionale di Maggio, ogni due anni, ha valore
di Congresso, elegge gli organi statutari, il Collegio dei
Probiviri e quello dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei
Probiviri e dei Revisori dei Conti sono eletti con votazione
nella quale sia possibile esprimere non più di 3 preferenze sui
5 da eleggere. I 3 che risulteranno con maggior numero di voti
saranno i membri effettivi , il 4° e il 5° saranno membri
supplenti. Nei 60 gg. Precedenti, su comunicazione del
Coordinatore Nazionale, si svolgono Assemblee Congressuali
provinciali che eleggono gli organismi statutari provinciali per
il biennio e i delegati provinciali all’assemblea nazionale.
All’inizio dell’Assemblea nazionale congressuale, una
commissione nominata dalla Direzione Nazionale procede alla
verifica della legittimità di partecipazione al Congresso
stesso. Annualmente l’Assemblea Nazionale di Maggio decide
l’attribuzione degli esoneri sindacali.Congressi Straordinari
sono convocati su richiesta dei due terzi della DN o del 50% + 1
dei voti dell’assemblea nazionale
6) All’inizio dei suoi lavori l’Assemblea Nazionale approva,
su proposta della D.N. , il regolamento in base al quale essi si
dovranno svolgere.
Art. 4 - ELEZIONI DELLA DIREZIONE NAZIONALE
L’elezione della Direzione Nazionale, da parte
dell’Assemblea Nazionale, si articola in due fasi:1° fase –
l’Assemblea Nazionale elegge il Coordinatore Nazionale, che
e’ membro di diritto della Direzione Nazionale;2° fase –
l’Assemblea Nazionale elegge i quattordici restanti membri
della Direzione Nazionale con votazione nella quale sono
esprimibili non più di dieci preferenze.
Art. 5 - DIREZIONE NAZIONALE
La Direzione Nazionale è l’organo politico
dell’Associazione ed è dotata di tutti i poteri non
specificamente attribuiti ad altri organi dell’Associazione.
La DN, convocata di norma, una volta al mese, è presieduta dal
Coordinatore Nazionale e da un Segretario verbalizzatore. Elegge
al suo interno un tesoriere nazionale, una Delegazione Politica
e un vice coordinatore facente funzioni.Coordinatore e Vice
coordinatore sono membri di diritto della Delegazione
Politica.La DN è delegata a condurre le trattative contrattuali
nazionali.
Art. 6 - DELEGAZIONE POLITICA
La delegazione politica, costituita da tre membri eletti dalla
DN, più il Coordinatore nazionale e il vice coordinatore, è
l’organismo di gestione politica in incontri ristretti a
livello istituzionale.
Art. 7 - INCARICHI INDIVIDUALI
La DN dopo aver individuato settori nazionali di lavoro, ne
nomina i responsabili affidando loro specifiche funzioni.
Art.
8 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
“Il
Collegio elegge nel proprio ambito un presidente. I membri del
Collegio, iscritti in servizio o in quiescenza, non possono
ricoprire altri incarichi nell’Associazione.Nelle province con
un numero di iscritti superiore a 150, si procede all’elezione
di Collegi provinciali dei revisori dei conti, con modalità
analoghe a quelle previste per il Collegio nazionale”.
Art. 9 – VARIE
1) E' fatto obbligo a chiunque sia eletto ad incarichi
all'interno della Associazione di rinnovare la propria adesione
entro il 30 settembre di ogni anno, ad evitare discontinuita'
fra il momento di iscrizione e l'esplicazione dell'incarico
stesso.
2) L'Assemblea Nazionale determina, ogni anno, con votazione a
maggioranza semplice, il numero degli esoneri a tempo pieno da
concedere a personale A.T.A. che svolga funzioni di segreteria
nelle sedi dell'Associazione.
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